Studio Piga

Decreto legge n. 50 in vigore dal 24 aprile 2017

Il decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 è composto da 67 articoli ed entra in vigore lo stesso giorno, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20.
Ecco un breve sommario degli articoli contenenti le misure di carattere fiscale:
Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale
L’articolo amplia l’applicazione dello split payment a partire dal 1 luglio 2017. Con l’abrogazione del c. 2 dell’art. 17 ter del DPR 633/72 lo split ora riguarda anche i professionisti che prima venivano esclusi in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte
Art. 2 – Modifiche all’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva
Cambiano i termini per la detrazione dell’Iva sugli acquisti che potrà esercitata entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva relativa alla ricezione della fattura e non più entro il secondo anno.
Dal 24/04/2017, il diritto alla detrazione dell’Iva potrà essere esercitato, non più fino all’invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del modello relativo «all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità). Il decreto, appena entrato in vigore, non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, dal 24 aprilei non dovrebbe essere più possibile detrarre l’Iva delle fatture datate 2015 o 2016. In generale, l’Iva «relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate» ai fini Iva (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72), quindi, con la consegna o spedizione dei beni (o il loro pagamento anticipato) o con il pagamento del corrispettivo del servizio ovvero, in entrambi i casi, con la fattura anticipata. Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l’Iva delle fatture datate 2015 e 2016 poteva essere detratta solo fino a domenica. Per le prestazioni di servizi, per le quali l’esigibilità e il diritto alla detrazione scatta solo col pagamento (o la fatturazione anticipata), non vi sono problemi per quelle ultimate al 31 dicembre 2016, registrate tra le fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate. In questi casi, infatti, solo al momento del pagamento (o della fattura anticipata) scatterà il diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La detrazione Iva poteva essere effettuata entro domenica, anche per le fatture differite ricevute per le cessioni di beni di dicembre 2016 ovvero per i servizi pagati a dicembre 2016, per i quali l’esigibilità della relativa Iva rimane a dicembre 2016, non solo ai fini dell’obbligo di inserimento del relativo debito nella liquidazione Iva di dicembre 2016 da parte del cedente, ma anche ai fini della detrazione da parte del cessionario. In questi casi, chi ha ricevuto nel 2017 la fattura differita, registrando il costo come fatture da
ricevere al 31 dicembre 2016, poteva detrarre la relativa Iva solo entro domenica.
Art.3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
Per le compensazioni dei crediti di imposta Iva/Irpef/Ires/Irap risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sarà necessario il visto di conformità per gli importi superiori a 5.000 euro e non piu’ 15.000.
Da ieri, i contribuenti che intendono compensare i crediti fiscali (Iva e diversi da Iva) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma superiori a 5.000 euro annui. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali. Considerando che il modello annuale Iva 2017, relativo al 2016, è già stato inviato lo scorso 28 febbraio 2017, si ritiene che per i crediti Iva annuali la riduzione del limite da 15.000 euro a 5.000 euro per le compensazioni orizzontali, senza visto di conformità, si applicherà a partire dall’Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018). Altro discorso, invece, per i crediti diversi dall’Iva, per i quali le compensazioni sono possibili anche prima dell’invio dei modelli, anche per importi superiori ai limiti previsti per il visto (15.000 euro fino a ieri e a 5.000 da oggi), a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati (regola che non è stata modificata). Dovrà essere chiarita la corretta entrata in vigore di questa riduzione di limite e le conseguenze di uno splafonamento dei 5.000 euro già da ieri.
Art. 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi
A partire dal 1 giugno per i contratti di locazione inferiori a 30 giorni potrà essere applicata su opzione la cedolare secca del 21%. Obbligo per i portali on line e per gli intermediari di comunicare i dati dei contratti, e nel caso incassino il canone di trattenere il 21% da versare come sostituti di imposta.
Art. 7 – Rideterminazione della base Ace
L’Ace si calcolerà sull’incremento di patrimonio degli ultimi 5 anni e non più dal 1 gennaio 2011
Art. 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote Iva e Accise
Dal 01/01/2018 l’iva al 10% passa al un +1,5%, spalmando l’altra metà dei rincari nel 2019 (+0,5%) e nel 2020 (+1%)
Per l’aliquota ordinaria del 22% il prelievo crescerebbe di tre punti come previsto dalle norme attuali, per poi aumentare solo dello 0,4% e non più dello 0,9% l’anno successivo e, dopo una serie di variazioni, riposizionarsi al 25% nel 2021 (forse, ma quella data appare lontanissima, almeno per il legislatore fiscale)
In pratica la presente norma modifica il testo del art. 1 comma 718 della legge n. 190/2014, già modificato con l’art. 1, comma 6, legge n. 208 del 2015.
Riassumendo, ai fini iva, si dovrebbe avere una situazione di questo tipo:
Anno
Aliquota iva
Aliquota iva
2017
10,00%
22,00%
2018
11,50%
25,00%
2019
12,00%
25,40%
2020
13,00%
24,90%
2021
13,00%
25,00%
Art. 10 – Reclamo e Mediazione
Per gli atti notificati dal 1 gennaio 2018 la mediazione sarà necessaria per le controversie superiori a 50.000 euro invece di 20.000.
Art. 67 – Entrata in vigore dal 24 aprile 2017.
Come al solito dobbiamo commentare ed applicare un provvedimento dettato esclusivamente da necessità di copertura di spese e da contingenze nel breve termine e come al solito restiamo in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate su alcune questioni non ben specificate.
Lo Studio, nella persona del professionista di riferimento, dott. Alessandro PIGA e del personale tutto, rimane a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Torino 26/04/2017
Cordiali saluti.
Alessandro dott. Piga

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