Studio Piga

Decreto legge n. 50 in vigore dal 24 aprile 2017 Parte 2

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti la normativa in oggetto.
L’art. 2 del DL 50/2017 modifica l’art. 19 del DPR 633/72 con decorrenza immediata.
Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Parziale rettifica del 04/05/2017
Le nuove regole sulla detrazione dell’Iva e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si applicano dalle fatture emesse e ricevute nel 2017. Per le fatture degli anni precedenti (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.
L’importante precisazione è stata fornita con l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 04/05/2017, concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva).
È oramai noto che l’articolo 2, comma 1, del decreto, intervenendo sull’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ha modificato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.
Secondo l’attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.
Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione – sorto nel 2018 – potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).
L’articolo 3 del DL 50/2017, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della
dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fiscoonline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.
Pertanto le regole dal 24 aprile per la compensazione sono:
Compensazione modello F24 contribuenti titolari di partita IVA:
Saldo modello F24
Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni
Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Per i contribuenti titolari di partita IVA il DL 50/2017 ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Negli altri due casi – modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero – la situzione rimane invariata. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo). Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).
Compensazione modello F24 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA:
Saldo modello F24
Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni
È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo
Home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo zero
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Nel caso delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a differenza di quanto previsto per imprese e autonomi, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti alcuna compensazione. L’obbligo di pagamento tramite home banking o canale intermediari sussiste nel caso di modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo e nel caso di modello F24 a saldo zero.
Rettifica e precisazione del 04/05/2017 (RISOLUZIONE N. 57/E – Ag. Entrate)
Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.
Al riguardo, si osserva che l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali previsti dall’ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. l’articolo 11 delle preleggi), se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i
comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.
Riassumendo, è stata usata la formula della decretazione d’urgenza, si è usato un decreto legge che dovrà ancora essere convertito in Parlamento, lo si è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.04.2017, con efficacia dallo stesso giorno, è stata emessa una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 04.05.2017, che corregge una parte di quanto detto dal decreto ed ancora il Direttore dell’agenzia delle Entrate sempre in data 04.05.2017, interpreta e corregge un’altra parte del decreto.
Lo Studio, nella persona del professionista di riferimento, dott. Alessandro PIGA e del personale tutto, rimane a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Alessandro dott. Piga

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