Studio Piga

Legge di Bilancio 2017: nuovo regime di cassa per le imprese semplificate

Regime di cassa per tutte le imprese in contabilità semplificata e semplificazioni contabili per le annotazioni dei componenti positivi e negativi di reddito. Come cambieranno, invece, le regole di tassazione e i relativi adempimenti per queste imprese? Per comprenderlo è utile il confronto tra le regole attuali e quelle che troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.
Nella legge di Bilancio 2017 si trovano importanti novità per le imprese in contabilità semplificata. Tra queste, il cambio di rotta sul principio di determinazione del reddito per questi contribuenti passando dall’attuale principio di competenza a quello di cassa.
Strettamente connessa a tale novità è la revisione delle regole contabili da seguire per chi rientra in tale regime (i cui limiti di ricavi non subiscono variazioni), improntata alla semplificazione dei registri e delle relative annotazioni.
In attesa di conoscere nel dettaglio le nuove norme, che dovrebbero trovare applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, è possibile iniziare a capire come, operativamente, cambieranno le regole di tassazione e i relativi adempimenti per queste imprese e il modo migliore per farlo è quello di confrontare le regole attuali con quelle in divenire.
Limiti per il regime semplificato
Regole attuali
Il regime di contabilità semplificata, nella veste attuale, si applica, a prescindere dall’attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti (art. 18, D.P.R. n. 600/1973):
– 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi;
– 700.000 euro, negli altri casi.
I soggetti che esercitano attività miste, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall’attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Nuove regole
Tali limiti non cambiano. Infatti, si rientra nel regime semplificato se si è sotto le soglie di 400.000 (o 700.000 euro), solo che ci si riferirà non più ai ricavi “conseguiti”, ma a quelli “percepiti” in un anno intero ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del principio di competenza.
Regole di tassazione
Regole attuali
Dal punto di vista della tassazione, attualmente, la determinazione del reddito è data dalla contrapposizione tra determinati ricavi e proventi, da un lato, e determinati costi, dall’altro, applicando il principio di competenza (principio “tradizionale” con cui si determinano i redditi d’impresa).
Volendo sintetizzare, i componenti positivi sono:
– ricavi – plusvalenze
– sopravvenienze attive – dividendi e interessi
– proventi immobiliari – rimanenze finali
Invece, tra i componenti negativi si annoverano:
– esistenze iniziali – spese per lavoro
– interessi passivi – oneri fiscali e contributivi e oneri di utilità sociale
– minusvalenze e sopravvenienze passive – quote di ammortamento
– accantonamento di quiescenza e previdenza – spese relative a più esercizi.
Inoltre, per queste imprese, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’art. 109, comma 2, lettera b), TUIR, sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a 1.000 euro.
Nuove regole
Con le nuove regole, si parte dal presupposto che il reddito viene determinato come differenza tra componenti positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel periodo d’imposta. Pertanto, come già detto, il principio di cassa prende il posto di quello di competenza.
Ciò comporta alcune modifiche ai componenti positivi e negativi sopra elencati, dettate per garantire il corretto passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione.
In particolare, viene previsto che:
– il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove regole dovrà essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza (ciò perché, con le nuove regole diventano non più applicabili le disposizioni sulla determinazione delle esistenze iniziali e finali di magazzino);
– al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito secondo il nuovo principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (si assiste quindi alla sterilizzazione di tali componenti di reddito).
Scompare anche la disposizione specifica relativa ai contratti a corrispettivi periodici di cui si è detto sopra, mentre trovano conferma le attuali regole specifiche per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli autotrasportatori (art. 66, commi 4 e 5, TUIR).
Adempimenti contabili
Regole attuali
Passando alle regole contabili, il regime semplificato, come attualmente delineato, consiste nell’esonero dalla tenuta di tutti i registri obbligatori, ad eccezione dei registri IVA e del registro beni ammortizzabili, qualora si vogliano portare in deduzione gli ammortamenti.
I soggetti in contabilità semplificata possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili, se le annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti.
Le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, vanno separatamente annotate, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le altre operazioni rilevanti IVA, nel registro acquisti, se si tratta di componenti negativi, oppure nel registro fatture emesse, se si tratta di componenti positivi.
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il registro degli acquisti deve essere integrato con l’ammontare del valore delle rimanenze alla fine del periodo d’imposta e con tutte le scritture di rettifica necessarie per la determinazione del reddito di competenza (ratei, risconti, accantonamento al TFR, etc.).
I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare tali spese cumulativamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino effettivamente erogate e correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.
Nuove regole
Partendo da tale situazione, con le nuove regole si assiste ad una semplificazione degli obblighi contabili. Infatti è prevista la tenuta di un apposito registro in cui annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Un altro registro, invece, deve essere adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.
Questi ulteriori adempimenti potrebbero produrre problematiche consistenti in sede di attribuzione del reddito, in quanto si dovrà segnalare con sollecitudine e precisione l’avvenuto pagamento o incasso di una fattura; la mancata osservanza di tali adempimenti potrebbe infatti causare il non riconoscimento di un costo o di un ricavo. Sarà quindi importante conservare la documentazione bancaria del pagamento o dell’incasso della singola fattura, ovvero fare annotare sulla fattura la dicitura “per quietanza” con relativa firma, in caso di pagamenti in contanti. La mancata documentazione del pagamento o dell’incasso renderebbe infatti il documento non rilevante ai fini reddituali.
Si raccomanda quindi la massima attenzione riguardo alla documentazione bancaria ed alle annotazioni di quietanza, che devono essere comunicati all’ufficio, pena un effetto distorsivo sul proprio reddito.
Trattasi di un ulteriore complicazione che potrebbe produrre situazioni poco piacevoli per il Contribuente, come peraltro appare fuorviante e sicuramente penalizzante l’esclusione delle voci del magazzino0 iniziale e finale dai conteggi del reddito annuale.
Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l’annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
É possibile non tenere i registri cronologici purché le annotazioni relative ad operazioni non soggette ad IVA, siano effettuate, separatamente, nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi e acquisti).
Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione, al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
I ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
Infine è prevista una ulteriore semplificazione: previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Lo Studio, nella persona del professionista di riferimento, dott. Alessandro PIGA e del personale tutto, rimane a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Torino 02/02/2017
Cordiali saluti.
La Direzione

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